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Corsi preparatori alla verifica di idoneità richiesta dall’Albo Gestori Ambientali.
A partire dal 16 ottobre 2017, sono cambiati i requisiti per il Responsabile Tecnico delle imprese che gestiscono rifiuti. Per ottenere l’abilitazione alla professione occorrerà sostenere un “ESAME DI VERIFICA di idoneità professionale” presso l’ALBO GESTORI AMBIENTALI, obbligatorio a prescindere dal titolo di studio posseduto.
La CONSEA srl, attiva nella Formazione per il Comparto Ambientale e dei responsabili tecnici per la gestione di rifiuti, da anni è al fianco di aziende e professionisti del settore e può aiutarti nella “Preparazione al superamento della Verifica”.
In vista delle prossime sessioni di esame per la “verifica iniziale”, la CONSEA srl sta predisponendo un percorso finalizzato alla formazione della figura del Responsabile Tecnico e alla preparazione dei candidati a sostenere le Verifiche di idoneità.
A chi sono rivolti i Corsi
Sono interessati alla formazione e al superamento delle Verifiche iniziali:
- coloro che desiderano entrare professionalmente nel settore della gestione dei rifiuti e acquisire l’abilitazione per la nomina di responsabili tecnici in una o più categorie, purché in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma), o superiore;
- coloro che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni risultavano già nominati Responsabili Tecnici, in vista di ricoprire l’incarico per nuove categorie di iscrizione o di aumentare la classe dell’iscrizione in essere;
- coloro che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni risultavano già nominati Responsabili Tecnici, pur potendo mantenere l’incarico per le medesime categorie e classi in regime di transitorio, dovranno comunque superare la Verifica inerente l’attività oggetto dell’iscrizione, entro 5 anni (ottobre 2022).
La recente disciplina è, infatti, destinata ad avere notevoli ripercussioni sulla figura del Responsabile Tecnico, obbligatoria per legge.
Le recenti delibere dell’Albo
In data 30 maggio 2017 è stata emanata, dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, la Deliberazione n. 6/2017 avente ad oggetto “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 D.M. 120/2014” che entrerà in vigore il 16 ottobre 2017, con la quale si è provveduto a definire “le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché … precisare la natura dell’esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l’iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte”.
L’art. 1 della suddetta Deliberazione individua, nell’Allegato A, per ciascuna categoria e classe di iscrizione, i requisiti del responsabile tecnico. In particolare, l’esperienza richiesta deve consistere in:
- esperienza acquisita come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
- esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
- esperienza acquisita come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
- esperienza acquisita come affiancamento al responsabile tecnico. L’Allegato A, infatti, riporta le sedi e le date delle verifiche iniziali e periodiche per i responsabili tecnici. Mentre il calendario e le sedi delle verifiche è riportato nell’Allegato A, le specifiche modalità di svolgimento sono indicate nell’Allegato B alla Delibera.
Calendario delle prossime verifiche
La verifica consiste in una prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 sulla parte generale e 40 sulla parte specialistica (art. 4, c. 1), e per ogni risposta verranno assegnati vari punteggi:
La Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 concerne invece i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al cit. art. 13, D.M. n. 120/2014. Ed è qui probabilmente l’innovazione più condivisibile ed in qualche modo rivoluzionaria. Si passa sostanzialmente da un sistema in cui per diventare RTGR bisognava necessariamente seguire corsi (ed ottenere attestati) da enti accreditati, ad un altro sistema in cui non solo chiunque può prepararsi come meglio crede, privatamente o presso società di formazione qualificate, al fine di prepararsi a sostenere gli esami (verifiche) presso le stesse sedi regionali dell’Albo, ma in cui risultano altresì obbligatorie periodiche verifiche di aggiornamento.
L’art. 2 della Delibera è dedicato alle verifiche di idoneità, le cui materie sono riportate nell’Allegato C. In particolare, i quiz oggetto delle verifiche sono stati approvati dal Comitato Nazionale, pubblicati sul sito internet dell’Albo e periodicamente aggiornati.
Sezione regionale sede delle verifiche | Data di svolgimento |
CAMPANIA | 03-ott-18 |
LOMBARDIA | 10-ott-18 |
SICILIA | 17-ott-18 |
SARDEGNA | 24-ott-18 |
LAZIO | 31-ott-18 |
CAMPANIA | 06-nov-18 |
PIEMONTE | 14-nov-18 |
PUGLIA | 21-nov-18 |
LOMBARDIA | 28-nov-18 |
VENETO | 05-dic-18 |
TOSCANA | 12-dic-18 |
Formazione del responsabile tecnico: principali novità
Dopo aver accennato alla portata rivoluzionaria delle Delibere del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 6 e n. 7 del 30 maggio 2017, le novità principali sono:
- la verifica obbligatoria per l’accesso al ruolo di Responsabile Tecnico;
- l’aggiornamento periodico ogni 5 anni mediante verifica;
- meno anni di esperienza richiesti complessivamente;
- meno anni di esperienza richiesti con appositi titoli di studio;
- dimostrazione dell’esperienza acquisita mediante l’affiancamento al responsabile tecnico.
Responsabile Tecnico: chi è dispensato dalla verifica
Tra le novità recate dalla Delib. n. 6/2017, si segnala che è espressamente prevista la dispensa dalle verifiche per il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto o ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni (sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al 20% di detto periodo).
Sul punto, occorre fare degli esempi pratici.
Facciamo il caso di un soggetto che sia legale rappresentante e responsabile tecnico dall’1 gennaio 2000 (ad oggi): costui è esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall’1 gennaio 2020.
Oppure, facciamo il caso di un legale rappresentante dall’1 gennaio 2000 (ad oggi), ma responsabile tecnico dall’1 giugno 2005 (ad oggi): costui è esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall’1 giugno 2025.
Infine, per fare un esempio con una interruzione, facciamo il caso di un legale rappresentante dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e poi dal 1 settembre 2015 (ad oggi); al contempo, però, è responsabile tecnico dall’1 gennaio 2000 (ad oggi): costui sarà esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall’1 settembre 2035.
L’attività del Responsabile Tecnico in regime transitorio
Chiarita la casistica in cui il legale rappresentante – responsabile tecnico può essere esonerato dalle verifiche, bisogna precisare alcuni aspetti fondamentali dalle disposizioni transitorie:
- i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017 non sono tenuti alla verifica iniziale, ma solo a quelle di aggiornamento;
- chi è già responsabile tecnico al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della Delib. n. 6/2017) può continuarea svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla suddetta data, quindi fino ad ottobre 2022 (anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori);
- costui però, se vuole, può sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021;
- Se il responsabile in carica per categorie e classi di iscrizione, vorrà assumere incarichi per classi di attività più alte delle stesse categorie dovrà sostenere obbligatoriamente subito il nuovo esame, ovvero sostenere la verifica iniziale.
Pertanto, i responsabili tecnici, tali alla data del 16 ottobre 2017, possono sostenere la verifica di aggiornamento nel periodo compreso tra gennaio 2021 ed ottobre 2022. Qualora, però, il responsabile tecnico abbia necessità di sostenere la verifica per imprese iscritte in categorie diverse o classi superiori, allora è tenuto a procedere prima. In merito al complesso tema della validità delle verifiche, si precisa che l’idoneità conseguita mediante la verifica iniziale ha validità pari a cinque anni, a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità dell’aggiornamento decorre dalla data di scadenza dei cinque anni. Anche in questo caso, è opportuno fare un esempio: se la verifica iniziale è stata superata il 14 giugno 2018, essa è valida fino al 14 giugno 2023. L’inizio del periodo utile per confermare l’idoneità decorre dal 15 giugno 2022.
Supponendo che l’aggiornamento sia stato superato l’8 settembre 2022, la nuova scadenza della verifica sarà il 14 giugno 2028. Come si può cogliere, il fatto che un anno prima possa essere chiesto il rinnovo non pregiudica, comunque, il periodo di validità quinquennale (in altre parole, la nuova scadenza – di fatto – interviene dopo sei anni dall’aggiornamento).
Per questo la CONSEA Srl ha creato la Scuola di preparazione alla verifica per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: un percorso formativo finalizzato a formare e preparare i candidati a sostenere le verifiche, approfondendo le conoscenze di base della legislazione italiana ed europea, e testando le competenze apprese dal corsista con simulazioni dei quiz delle verifiche per conseguire l’abilitazione di responsabile tecnico.
La Scuola è così strutturata:
- Modulo Generale – 32 ore: 8 giornate di lezione e formazione incentrate su tutti gli argomenti che obbligatoriamente devono essere competenze dei Responsabili Tecnici di tutte le categorie.
- Modulo di Specializzazione (catt.1 – 4 e 5 del D.M.A.120/2014) – 18 ore: da 5 giornate di lezione e formazione programmato per le suddette categorie per cui si vuole sostenere la verifica.
Struttura dei Corsi
La formazione segue l’articolazione e le materie delle Verifiche, conformemente alla Deliberazione 30 maggio 2016 Prot. n. 06/ALBO/CN – Allegato C, ed è così strutturata:
Modulo Generale
- Durata nr. 32 ore suddivise in nr. 8 incontri (es. ore 15,30-19,30), ripartiti in 8-10 settimane
- Quota individuale di iscrizione Modulo Generale: Euro 600,00 + IVA
SINTESI DEGLI ARGOMENTI: Legislazione dei rifiuti italiana ed europea – Quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente; Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico; compiti ed adempimenti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (DM 120/2014); Sicurezza sul lavoro; Certificazioni ambientali (Emas, Ecolabel). Esercitazioni sui quiz ministeriali.
Modulo Specialistico Raccolta e Trasporto dei Rifiuti (Categorie 1-4-5)
- Durata nr. 18 ore suddivise in nr. 5 incontri (es. ore 15,30-19,30 o 09 – 13 il sabato mattina), ripartiti in 3 settimane
- Quota individuale di iscrizione Modulo Specialistico: Euro 400,00 + IVA
SINTESI DEGLI ARGOMENTI: Normativa sull’autotrasporto; Normativa sul trasporto dei rifiuti; Normativa sulla circolazione dei veicoli; Normativa trasporto merci pericolose ADR; Comportamento in caso di incidente. Esercitazioni sui quiz ministeriali.
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Commenti (...)
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Invio partecipazione incontro presentazione corsi RT, del 26.07.2018
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Ho creato alcune associazioni per lo sport della vela. e mi ritrovo con molti scafi di plastica da demolire.
come potete aiutarmi?
Opero sul lago di como e a anche sui laghi della Lombrdia.